Il Commento Dell'avv. Barreca All'ordinanza
Articolo originale archiviato il 10/12/2010 · vedi su Wayback Machine
La sentenza della Corte dei Conti – ancorchè non definitiva - porta finalmente una ventata di chiarezza, di cui si avvertiva l'esigenza.
Per un primo aspetto la Corte dei Conti sgombra subito il campo dall'equivoco connesso alla distinta questione afferente all'applicazione delle penali tecniche ed ai giudizi pendenti innanzi ai Giudici Amministrativi, chiarendo che si tratta di questioni e tematiche completamente diverse.
Sfuma in tal modo l'idea della pubblica accusa di ancorare al valore massimo delle penali tecniche astrattamente applicabili il presunto danno erariale, e sfuma definitivamente soprattutto l'idea che si possa discutere seriamente di un danno di circa cento miliardi (la Corte si sofferma appositamente su tale aspetto, come a voler far capire che si è parlato troppo – e probabilmente a sproposito - di un importo che non aveva e non ha alcun riscontro concreto).
La Corte chiarisce che se danno erariale vi è stato, esso può essere connesso solo al malfunzionamento iniziale del sistema, e solo se ciò abbia provocato un effettivo calo di entrate erariali.
Si può sin d'ora evidenziare tuttavia, che l'utilizzo di apparecchi che comunque erano regolarmente omologati e sottoposti alla disciplina del PREU , esclude in radice la sussistenza di un danno erariale di tale natura, ove si consideri che il cd "Preu forfettario" applicato agli apparecchi che mostravano problemi di connessione, era poi comunque sottoposto a conguaglio, tant'è che AAMS ha comunque potuto determinare successivamente analiticamente il PREU effettivo per tutti gli apparecchi.
Anzi, sotto tale profilo il danno erariale ritenuto rilevante dalla Corte dei Conti si sarebbe invece verificato proprio se AAMS avesse bloccato il sistema, anziché trovare - con il contributo di tutti i concessionari e di Sogei - le forme migliori sia tecniche che amministrative, per ovviare alle impreviste ed imprevedibili difficoltà tecniche che si verificarono nella fase sperimentale di start up del sistema.
Sotto tale profilo la Corte dei Conti, come peraltro era stato auspicato dallo scrivente, ha ravvisato l'opportunità di disporre una consulenza tecnica, per fare definitiva chiarezza sulle eventuali responsabilità tecniche dei concessionari (fermo restando, lo ricordiamo, che in tale giudizio la responsabilità dà luogo a possibile condanna per l'eventuale danno erariale arrecato, solo se connotata dalla cd "colpa grave" o "dolo").
Sicchè, se come sempre affermato dai concessionari, emergerà l'esistenza di una serie di impedimenti tecnici imprevisti ed imprevedibili, non addebitabili a colpa grave di nessuno, ma solo all'enorme complessità di un sistema che non era mai stato sperimentato in precedenza, tutto questo gigantesco giudizio su cui si sono montate pagine e pagine di una distorta informazione, con varie illazioni anche in ordine ad erronei e strampalati profili di evasione fiscale, si rivelerà esser ben poca cosa.
Ultima novità, è il coinvolgimento di Sogei nel giudizio di responsabilità contabile, segno questo che la Corte dei Conti ha forse percepito che, alla fine, un fondo di verità rispetto a tutte le difficoltà rappresentate dai concessionari ci deve essere, e vuole capire se ci possano essere corresponsabilità di Sogei.
Chi scrive ritiene comunque che non vi sia stata responsabilità, e soprattutto responsabilità caratterizzata da "colpa grave" di nessuno, ma solo un enorme oggettiva ed imprevedibile complessità, che comunque è stata brillantemente superata, senza alcun danno erariale, ed anzi bisognerebbe dare un riconoscimento a ciò che hanno fatto con enormi sforzi AAMS, SOGEI ed i concessionari.
Ma questo, speriamo che la consulenza tecnica che si farà aiuti a comprenderlo!
Avv. Lino Barreca
Valentina Capati - 19/11/2010 - 11:06